AGGIORNATE AL 29/06/2018
In quest’area si potranno reperire le risposte ai quesiti posti dagli utenti tramite e-mail all’indirizzo: info@gacchioggiadeltadelpo.com
1) Nell’Azione 1.A. – Trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del prodotto pescato, è ammissibile la stipula di un contratto con una ditta che fa già trasformazione del prodotto pescato invece dell’acquisto delle attrezzature? Inserendo però nel progetto l’acquisto del materiale necessario per la corretta trasformazione?
Per quanto attiene la Misura 5.69 del FEAMP “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” sono ammissibili costi afferenti la costruzione di immobili o la straordinaria manutenzione o modifica in funzione di particolari produzioni. E’ altresì ammissibile l’acquisto di attrezzature destinate alle operazioni di lavorazione/trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Non sono ammissibili costi afferenti la gestione dell’impresa o classificabili quali spesa corrente quali quelli citati nella domanda.
2) Sempre nell’Azione 1.A, la voce “ricerca” è applicabile anche alla categoria “trasformazione” oppure solo alla “commercializzazione”?
L’attività di ricerca non rientra nel concetto di investimento strutturale tipico della Misura 5.69 del FEAMP e non si ritiene che la stessa rientri tra le attività di promozione.
3) Nell’Azione 2.A. – Tecniche innovative per la gestione della produzione in maricoltura e sviluppo dei sistemi di gestione del seme in ambito lagunare, è ammissibile il costo del seme? Ed i costi di esercizio (ad es. luce, gas, acqua potabile) fondamentali per realizzare un progetto di preingrasso all’interno di una valle da pesca?
L’approvvigionamento di materiale da semina (avannotti o molluschi) non costituisce spesa ammissibile se non per piccole quantità e per scopi di ricerca e sperimentazione. Le spese di tipo corrente e gestionale quali l’approvvigionamento di energia elettrica, gas e acqua potabile, sono costi afferenti la gestione dell’impianto e pertanto non risultano ammissibili ai fini del finanziamento con i contributi del FEAMP.
4) Nell’Azione 4.A. – Rivitalizzare gli ambienti di transizione a rischio di scarsa idrodinamicità ed effetti conseguenti, il beneficiario deve essere in possesso delle autorizzazioni già al momento della presentazione della domanda di contributo?
Nella casistica evidenziata, la realizzazione di opere in bacini lagunari o acque pubbliche comporta necessariamente il possesso di specifiche autorizzazioni l’ottenimento delle quali è difficoltoso o richiede tempistiche non compatibili con la necessità di avanzamento della spesa sulla programmazione FEAMP. Se tra i criteri di selezione del bando emanato è previsto il possesso di tale requisito, questo requisito deve essere evidentemente rispettato. Necessita tuttavia evidenziare che progetti privi dei requisiti di cantierabilità non contribuiscono a rispettare le tempistiche necessarie al fine di assicurare l’avanzamento della programmazione. E’ pertanto consigliabile privilegiare iniziative prontamente cantierabili e munite delle specifiche autorizzazioni, in nessun caso la mancata acquisizione delle autorizzazioni può costituire titolo all’ottenimento di proroghe dei termini per l’esecuzione del progetto.
5) Nell’Azione 5.A. – Sostegno alla gestione dei rigetti ai sensi Reg. (UE) 1380/2013 e alla realizzazione di servizi ecosistemici, vista la natura dell’intervento, è possibile ottenere un contributo pubblico al 100%?
La natura degli interventi previsti dal bando e dei beneficiari ai quali è rivolto non consente di prevedere contributi di entità superiore all’aliquota standard del 50% del valore della spesa ammessa.
6) Nell’Azione 5.B. – Promuovere misure di governance partecipata per la Pianificazione dello Spazio Marittimo entro le 12 miglia nautiche, sono ammissibili anche piani di gestione di aree interne quali lagune e/o valli?
La identificazione dello “spazio marittimo entro le 12 miglia” rileva ai fini della concessione del contributo FEAMP per attività realizzate nelle acque marine, non nelle acque demaniali marittime interne (lagune e valli da pesca). Nel FEAMP vi è una netta separazione dei due ambiti, a tale scopo si invita alla lettura dell’art. 44 del Reg. (CE) 508/2014 che prevede interventi specifici per le acque interne distinguendoli nettamente da pari iniziative da realizzare nell’ambito delle acque marine.
7) Il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine avente sede legale a Rovigo, ovvero al di fuori dell’area di competenza del GAC Chioggia e Delta del Po, può essere un soggetto ammissibile a cofinanziamento
Tale Consorzio può risultare beneficiario di contributi FEAMP a valere sui bandi emessi dal FLAG in indirizzo unicamente se realizza iniziative nel territorio di pertinenza del FLAG. Si ritiene necessario evidenziare che le eventuali attività di detto Consorzio, verosimilmente focalizzate nell’ambito della promozione, non possono identificare marchi commerciali o prodotti specifici di determinate aree.
8) Sempre il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine è da considerarsi “Ente pubblico” ai sensi delle Disposizioni Attuative di Misura e quindi beneficiario del bando in oggetto, così come confermato dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione del Veneto relativamente alla Misura di intervento 5.68 (PO F.E.A.M.P.) (D.G.R. nr. 213 del 28 febbraio 2017)?
Il Consorzio è considerato Ente Pubblico e necessariamente, nella realizzazione di iniziative finanziate dal FEAMP, deve applicare le regole della normativa sugli appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).
9) Nell’Azione 5.B, è possibile considerare come spesa ammissibile la spesa sostenuta per gli stipendi del personale interno del Consvipo? E le eventuali spese di progettazione sostenute a favore di terzi?
Il FEAMP, tra i propri obiettivi, prevede anche l’incremento occupazionale. Come regola generale non sono ammessi i costi del personale proprio ma sono ammissibili i costi di personale assunto a tempo determinato per la realizzazione di un progetto specifico. I costi di progettazione devono essere previsti nel bando ed essere funzionali alla tipologia dell’intervento finanziato, il relativo costo deve essere ragionevolmente rapportato all’importo dell’investimento al fine di massimizzare l’efficacia del contributo in favore dell’iniziatica rispetto i costi di progettazione.
10) Nell’Azione 4.A. – Rivitalizzare gli ambienti di transizione a rischio di scarsa idrodinamicità ed effetti conseguenti, al punto 1.6 sono previste 3 distinzioni di interventi (ognuno con il proprio massimale e minimale) è possibile presentare un unico progetto che comprenda tutte e tre le tipologie di intervento? In caso negativo, lo stesso ente può presentare più progetti sulla stessa Azione ma contenenti interventi diversi?
Ai soli fini di una razionale gestione dei progetti, si ritiene che la presentazione di tre istanze separate, una per ogni sottomisura, agevoli le fasi istruttorie e la compilazione delle graduatorie che necessariamente dovranno essere distinte per misura/azione.
11) Nell’Azione 5.A. – Sostegno alla gestione dei rigetti ai sensi Reg. (UE) 1380/2013 e alla realizzazione di servizi ecosistemici, gli obiettivi della misura (punto 1.2) sono quelli di attuare adeguamenti presso le imbarcazioni e nei punti di sbarco, in relazione all’introduzione dell’obbligo di sbarco da parte dell’UE, ma tra gli interventi ammissibili nessuno è riconducibile ad adeguamenti presso i punti di sbarco.
Nel bando afferente tale misura non sono previsti interventi strutturali a terra nei punti di sbarco. Dovranno pertanto essere rispettate le tipologie di iniziative finanziabili.
12) Sempre nell’Azione 5.A, al punto 1.6 si parla di sistemi di gestione dei rigetti, ma gli interventi ammissibili sono tutti volti alla riduzione dei rigetti, non alla gestione di quelli che, inevitabilmente, continueranno ad essere prodotti. Al punto 7 “criteri di selezione” anche la tabella dei punteggi non contiene nessun criterio relativo alla gestione dei rigetti o agli interventi nei punti di sbarco.
I sistemi di gestione dei rigetti di cui al paragrafo 1.6 sono riferiti a interventi a bordo dei pescherecci, non vi è alcun riferimento ad impianti a terra e pertanto non possono essere assegnati punteggi per iniziative non pertinenti l’Azione/Misura.
13) Al punto 8 “Intensità dell’Aiuto” si specifica che “in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale”. Ciò contrasta con il fatto che i soggetti ammissibili sono Organizzazioni di Produttori, Consorzi, Cooperative, Imprese di Pesca e Acquacoltura. Inoltre ciò contraddice anche quanto esposto alla riunione fatta a Porto Tolle, in cui si è detto che l’intensità massima dell’aiuto è dell’80%.
Quanto evidenziato al paragrafo 8 ha valenza generica, si deve pertanto valutare la tipologia dei beneficiari e la natura del progetto da questi presentato sulla base di quanto disposto dal bando. Nella fattispecie dell’Azione 5.A, le “imprese di pesca” e i “Consorzi e Cooperative” possono ottenere un contributo del 50% calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento, tale aliquota di contributo può essere elevata all’80% solo in caso di iniziativa presentata da una Organizzazione di Produttori riconosciuta e con ricadute generalizzate in favore di tutti i soci. In nessun caso è possibile finanziare un progetto presentato da una O.P. quando vi è una ricaduta diretta sulle imprese associate (Esempio: un impianto consortile per il confezionamento dei molluschi può ottenere l’80% di contributo, l’acquisto di attrezzature destinate alle singole imprese non può beneficiare di tale aliquota di contributo).
14) Tenendo conto che i progetti verranno valutati da valutatori esterni (come previsto dal punto 6 del Regolamento interno), la proposta di graduatoria da loro elaborata sarà poi inviata al CdA per la sola presa d’atto e successivamente trasmessa alla Regione/O.I. per l’approvazione definitiva; i Soci del GAC facenti parte del Consiglio di Amministrazione, possono presentare domanda di contributo?
I Soci del FLAG potranno produrre domande di contributo a valere sulle misure/azioni che il FLAG attiverà, resta tuttavia ferma la necessità che i predetti Soci non partecipino alle fasi istruttorie e/o decisionali per la formazione della graduatoria.
15) L’invio delle domande di contributo è previsto solo tramite PEC. È possibile inviare file in qualsiasi formato? Oppure ci sono le stesse restrizioni del protocollo regionale?
I files delle domande di aiuto a valere sui bandi emessi dal FLAG dovranno essere inviate mediante PEC ed in formato non editabile. Per gli standard regionali è prescritto l’invio dei documenti in formato .pdf.
16) Nell’Azione 5.B. – Promuovere misure di governance partecipata per la Pianificazione dello Spazio Marittimo entro le 12 miglia nautiche, nel caso di beneficiario Ente Pubblico, l’IVA è riconosciuta nell’importo della spesa ammissibile e quindi compreso nel contributo al 100% previsto dal bando?
Nel caso di beneficiari pubblici, l’IVA può costituire spesa ammissibile qualora non recuperabile da parte del beneficiario. A tal proposito sarà necessario che il progetto sia integrato da specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del legale rappresentante dell’Ente beneficiario.
17) Chi o cosa si intende per “Istituti di ricerca riconosciuti”? Devono essere iscritti in qualche lista specifica?
Per “Istituti di ricerca riconosciuti” si intendono quegli Istituti accreditati presso i Ministeri competenti ovvero Istituti universitari o soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca scientifica.
18) Sempre nell’Azione 5.B, l’Ente Pubblico che presenta domanda può determinare di avvalersi già in fase di progettazione di uno specifico Istituto di Ricerca che attui il progetto? Oppure deve individuare l’ente che svolgerà il progetto tramite gara pubblica?
Il soggetto pubblico che presenta domanda di contributo dovrà necessariamente effettuare la selezione dell’istituto di ricerca avvalendosi delle procedure previste dal codice dei contratti di cui al DLgs 50/2016 e s.m.i..
19) Vi è la possibilità di chiedere degli anticipi e/o stati di avanzamento (SAL)?
Le anticipazioni sui progetti a regia devono essere previste nel bando che deve necessariamente dettare anche le regole per la loro gestione. Qualora non previste, non è possibile la loro attivazione.
20) Nell’Azione 1.A. – Trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del prodotto pescato, è considerato un beneficiario ammissibile una società che è proprietaria di una valle da pesca, all’interno della quale svolge l’attività di allevamento ittico estensivo (ossia in modo del tutto naturale senza utilizzo di mangimi e medicinali) delle 5 specie di cefali (lotregano, caustello, boseghe,) branzini, orate ed anguille?
Una valle da pesca svolge attività di acquacoltura. Il codice ATECO attribuito si presume sia perlomeno inerente l’attività di allevamento di specie ittiche, qualora intenda attivare una forma di trasformazione dei prodotti ittici allevati, dovrà attivarsi per ottenere un codice ATECO pertinente quest’ultima attività, diversamente non potrà accedere a specifica misura destinata ad incentivare la trasformazione e commercializzazione.
21) Per valorizzare il proprio prodotto, una ditta vorrebbe aprire un canale di vendita diretto con il consumatore finale mediante e-commerce: lavorare il prodotto (eviscerazione), confezionarlo in vaschette e spedirlo. E’ un progetto ammissibile? Se si, sono ammissibili solo le spese di acquisto dell’attrezzatura (bilancia, sigillatrice, etichettatrice) o anche le spese di esternalizzazione di alcune fasi di trasformazione (almeno per la parte di ammortamento)?
La lavorazione del prodotto ed il suo confezionamento sono tipiche attività della trasformazione e commercializzazione. Tutte le attrezzature destinate a supportare tali fasi possono essere ammissibili. Non sono ammissibili costi relativi ad esternalizzazioni di fasi di trasformazione in quanto non pertinenti gli investimenti ma bensì classificabili quali spesa corrente.
22) Sempre nell’Azione 1.A, è ammissibile l’acquisto di gruppi elettrogeni a gasolio? Ed i costi per l’acquisto di contenitori per la movimentazione del pesce?
L’acquisto di un gruppo elettrogeno costituisce spesa ammissibile qualora necessario per il funzionamento degli impianti in emergenza, sono altresì ammissibili i costi per l’acquisto di contenitori destinati alle lavorazioni dei prodotti ittici.
23) Sono ammissibili i costi per container adibiti alla lavorazione/confezionamento o stoccaggio del prodotto?
La lavorazione/confezionamento dei prodotti ittici necessita di ambienti non identificabili quali container, l’acquisto di tali strutture può costituire spesa ammissibile qualora destinati allo stoccaggio temporaneo di prodotti (container frigorifero).
24) Nell’Azione 2.A. – Tecniche innovative per la gestione della produzione in maricoltura e sviluppo dei sistemi di gestione del seme in ambito lagunare, una Organizzazione di Produttori può presentare un progetto che preveda una collaborazione (tramite stipula di adeguata convenzione) con una Università?
Una OP può presentare domanda su questa Azione; qualora previsto dal bando potrà stipulare convenzioni con soggetti terzi per lo svolgimento delle azioni previste dal progetto. Si richiama l’attenzione su quanto previsto dalla Azione 2.A che concerne principalmente investimenti.
25) Nell’Azione 4.A. – Rivitalizzare gli ambienti di transizione a rischio di scarsa idrodinamicità ed effetti conseguenti, nel caso di progetti relativi ai monitoraggi ambientali, non essendo possibile recuperare dei “preventivi” quali allegati occorre produrre?
Qualora il progetto sia presentato da un Ente pubblico, questi è obbligato al rispetto del codice dei contratti per eseguire i lavori e deve necessariamente possedere i titoli per effettuare lavori sulle aree interessate dal progetto. Per i monitoraggi non è prevista la titolarità delle aree da monitorare ma il soggetto che realizzerà i monitoraggi (consulente o istituto di ricerca) dovrà essere selezionato secondo le regole del codice dei contratti. Ogni documentazione concernente la selezione attivata dovrà essere tenuta a corredo del progetto.
Nel caso di monitoraggi ambientali, potranno essere prodotte quali preventivi le manifestazioni di interesse di imprese potenzialmente interessate a partecipare alla gara per l’assegnazione dell’incarico ovvero dettagliata relazione tecnico/scientifica con analisi dei prezzi.
26) Nell’Azione 2.A. – Tecniche innovative per la gestione della produzione in maricoltura e sviluppo dei sistemi di gestione del seme in ambito lagunare, vi è un produttore di molluschi bivalvi che ha intenzione di presentare una domanda di contributo. Per realizzare il progetto di cui alla suddetta azione necessita di inserire la voce di spesa per l’acquisto della semina che rappresenta per il produttore un quantitativo inferiore al 1% del fabbisogno produttivo annuale. In riferimento al bando dell’azione 2A e alla FAQ n. 3 (pubblicata sul nostro sito) si può considerare spesa ammissibile la spesa per la semina che rappresenta una percentuale di circa il 50% della spesa complessiva di progetto finalizzato esclusivamente alla ricerca e sperimentazione?
L’acquisto di materiale da semina (avannotti o molluschi) non costituisce spesa ammissibile in quanto riferibile alle fasi di gestione dell’attività di allevamento. Tuttavia qualora il progetto inerisca una attività di ricerca scientifica, si ritiene possa essere ammissibile l’acquisto di una modesta quantità di soggetti destinati esclusivamente alla sperimentazione, in nessun caso tale materiale da semina potrà costituire oggetto di vendita.
27) Nell’Azione 1.A. – Trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del prodotto pescato, nella lista delle spese ammissibili vi è riportata la voce “nuova costruzione limitatamente all’area del sito produttivo”: nel caso di un impianto di allevamento di ostriche è corretto intendere che vi sia la possibilità di costruire una nuova porzione di impianto?
Le finalità dell’Azione 1.A non risultano destinate alla costruzione di impianti di allevamento ma bensì sono volte a completare eventualmente l’allevamento con attività di trasformazione e commercializzazione. Quindi l’ampliamento di un impianto di allevamento di ostriche non risulta in linea con le finalità del bando.
28) Sempre in riferimento alla stessa spesa ammissibile, è corretto intendere “nuova costruzione limitatamente al sito produttivo” la costruzione di una piattaforma fissa (già provvista delle autorizzazioni necessarie e già in fase di realizzazione) ai fini della valorizzazione e commercializzazione del prodotto?
La “piattaforma fissa” deve essere necessariamente realizzata all’interno di un sito produttivo già operativo. L’interpretazione risulta corretta.
29) Sempre nell’Azione 1.A, tra le spese ammissibili vi è la voce “adeguamento imbarcazione”: è possibile presentare un progetto per far autorizzare la vendita del prodotto direttamente dalla propria barca?
Si ritiene ciò sia possibile anche se si esprime perplessità sull’ottenimento delle specifiche autorizzazioni.
30) Nel caso in cui, per alcune voci di spesa che fanno parte di un progetto presentato sull’Azione 1.A., il beneficiario abbia usufruito di un contributo elargito dal CONSVIPO con fondi LNG (quindi privati), lo stesso è da considerarsi contributo pubblico? Oppure basta specificarlo tra i fondi privati nella presentazione della domanda di sostegno?
Il CONSVIPO è classificato Ente Pubblico, quindi i contributi da questo erogati sono classificabili aiuti pubblici ancorché la provenienza di tali fondi sia da un Consorzio privato che non li ha comunque erogati direttamente ai privati ma girati al CONSVIPO che ha provveduto successivamente ad individuare i beneficiari e all’erogazione delle somme.
Si dovrà porre la massima attenzione sulla retroattività delle spese e sul rispetto del limite massimo di contributo previsto dal Bando qualora vi sia connessione tra fondi ex LNG e FEAMP.
31) Nell’Azione 5.A. – Sostegno alla gestione dei rigetti ai sensi Reg. (UE) 1380/2013 e alla realizzazione di servizi ecosistemici, i beneficiari previsti nel bando sono: Organizzazioni di Produttori, Consorzi, Cooperative, Imprese di Pesca e Acquacoltura; può una S.p.A. azienda di commercio di prodotti ittici partecipare ugualmente al bando?
Se ciò non fosse possibile ora, esiste la possibilità, con la rimodulazione del 2019, di ampliare questi bandi alle aziende distributrici di prodotti ittici freschi e congelati? La ragione di tale proposta è influenzata dal fatto che soggetti come le imprese di pesca e i consorzi non sono strutturati (al momento) per supportare progettualità molto complesse come quelle ricercate. In secondo luogo, escludere le aziende più sviluppate del ciclo produttivo come ad esempio quelle di acquacoltura e per l’appunto le aziende grossiste, toglie la possibilità di accedere a conoscenze specialistiche più di lungo raggio sull’intero ciclo produttivo del nostro Distretto.
La tipologia di obiettivi della Misura non risulta pertinente l’attività di aziende dedite al commercio di prodotti ittici all’ingrosso che peraltro non sono previste tra i possibili beneficiari del bando. Risulta parimenti fuori luogo allargare ai codici ATECO 10.2 – 46.38.1 – 46.38.2 (trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’itticoltura) in quanto non coinvolti direttamente nella problematica dei rigetti di cui al Reg. U E 1380/2013.
32) Nell’Azione 3.A. – Accompagnare le imprese di pesca nel processo di diversificazione produttiva e gestionale, i beneficiari previsti nel bando sono: Organizzazioni di Produttori, Consorzi, Cooperative, Imprese di pesca e di acquacoltura; rispettando l’obiettivo di diversificare le attività delle imprese di pesca ed acquacoltura puntando sull’ittiturismo, possono partecipare anche le Società/Imprese Agricole che svolgono l’attività di acquacoltura?
Sempre nell’Azione 3.A. possono presentare domanda anche Imprese di pesca aventi sede fuori dal territorio del GAC se l’intervento è realizzato all’interno del territorio del GAC?
Il bando relativo alla Misura prevede l’erogazione di aiuti per la diversificazione del reddito anche delle imprese di acquacoltura; qualora il richiedente il contributo sia in possesso di adeguato codice di attività AT ECO (03.21 e 03.22), questi può accedere agli aiuti previsti per la realizzazione di iniziative tra quelle evidenziate al paragrafo 2 del bando.
L’accoglimento di progetti presentati da imprese di pesca aventi sede fuori dal territorio del GAC dovrà essere valutato con opportuna cautela in quanto deve essere garantita una ricaduta economica e sociale nel territorio di pertinenza del FLAG mentre una imbarcazione da pesca può essere distolta con facilità dal territorio interessato, in particolare se l’impresa di pesca ha sede legale fuori regione. Diverso è l’approccio con aziende di acquacoltura che hanno impianti stabilmente attivi nell’ambito territoriale di pertinenza del FLAG.
33) Nell’Azione 3.B. – Potenziamento delle iniziative di scambio culturale con altri territori nazionali ed europei, tra i beneficiari previsti nel bando vi sono le Organizzazioni che promuovono le pari opportunità e gli Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale; esiste un elenco delle prime? Per i secondi, è da considerarsi valido l’Elenco regionale degli Organismi di Formazione Accreditati, emesso dalla Regione Veneto ed aggiornato al 16/05/2018? (scaricabile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione)
Non risultano disponibili elenchi ufficiali delle Organizzazioni che promuovono la pari opportunità mentre invece sono reperibili gli elenchi degli Enti accreditati per l’erogazione di servizi di formazione professionale come evidenziato nel quesito posto.
34) Nell’Azione 6.A. – Servizi a supporto della comunità nelle aree portuali della pesca, nel caso di un Ente Pubblico (Comune) che dispone della titolarità di più spazi portuali (intesi come: porti di pesca, siti di sbarco e ripari di pesca) sui quali intende intervenire, deve presentare un unico progetto cumulativo dei diversi interventi? Oppure deve presentare più progetti distinti, uno per ogni spazio portuale nel quale intende intervenire?
Nella stessa Azione, dove si indicano come spese ammissibili “interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti di illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto servizi, impiantistica)” e “ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti” è corretto intendere anche la possibilità di sostituire delle briccole già presenti ma ormai deteriorate?
Sempre nell’Azione 6.A., il Comune di Chioggia intende realizzare un intervento finalizzato al miglioramento delle dotazioni di illuminazione dell’area di sbarco adiacente al Mercato Ittico. l lavori verrebbero eseguiti da Veritas S.p.A. società partecipata in house del Comune di Chioggia e che attualmente è gestore dell’impianto di illuminazione pubblica nel territorio comunale. Considerato quanto previsto al punto 3 del Bando “VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)” dove viene indicato che non sono ammesse a rendicontazione le spese relative a “beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”; potranno essere ammesse a rendicontazione le spese relative ai beni e servizi pagati dal Comune ed eseguiti per proprio conto dalla Società suindicata?
L’Ente Locale che abbia varie aree portuali è tenuto a presentare un unico progetto; ciò evita di bypassare un eventuale limite di spesa massima fissato in capo ad un unico beneficiario. Nel caso specifico evidenziato, il Comune di Chioggia potrà avvalersi di progettazione ed esecuzione di lavori con società partecipata in house. Resta tuttavia fermo che il Comune di Chioggia dovrà dimostrare di aver rispettato il codice dei contratti ed avere sostenuto i costi dei lavori eseguiti per suo conto dalla società in house.
35) Nell’Azione 3.B. – Potenziamento delle iniziative di scambio culturale con altri territori nazionali ed europei, tra i beneficiari previsti nel bando vi sono gli Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale; nell’Elenco regionale degli Organismi di Formazione Accreditati, emesso dalla Regione Veneto ed aggiornato al 19/06/2018 (scaricabile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione) vi sono 4 ambiti di accreditamento: OF-Obbligo Formativo / FS-Formazione Superiore / FC-Formazione Continua / OR-Orientamento. Quale di questi è da considerarsi idoneo per partecipare al bando?
L’operatore che eroga un servizio di formazione professionale dovrà essere necessariamente accreditato presso la Regione del Veneto quale fornitore della tipologia di servizio formativo previsto dal bando. Le procedure di gestione del FEAMP non prevedono una specifica forma di accreditamento ma dovrà essere necessariamente tenuta in considerazione la non finanziabilità di acquisti e/o servizi resi obbligatori da normativa vigente.
36) Nell’Azione 6.A. – Servizi a supporto della comunità nelle aree portuali della pesca, il Comune di Porto Viro, titolare delle concessioni regionali, ha realizzato molti anni fa n. 8 pontili per l’attracco e sosta di natanti per la pesca professionale in località Porto Levante lungo l’argine destro del Po di Levante. Ora, l’amministrazione Comunale intende intervenire per la sostituzione dei pali di ormeggio, ormai obsoleti, eseguire un rifacimento delle linee elettriche e di acqua potabile esistenti a servizio dei diversi pontili oltre all’ammodernamento delle colonnine (una per ciascun pontile) erogatrici di acqua e corrente elettrica; è fattibile? Possono usufruire di un contributo del 100% sui lavori (IVA compresa) e sulle “SOMME A DISPOSIZIONE” (spese generali, imprevisti, etc.) e sulla progettazione definitiva ed esecutiva compresi oneri previdenziali ed IVA?
Nella Misura 1.43 e 1.44 par. 1 lett. F, le cui finalità si riconducono alla Azione 6.A, sono previsti interventi della natura evidenziata nella vostra richiesta di parere. Si ritiene evidenziare che tali interventi devono avere carattere di straordinaria manutenzione. Per quanto attiene l’entità delle spese tecniche e di progettazione/direzione lavori (costi afferenti le prestazioni professionali di un tecnico iscritto a specifico albo professionale), queste sono ammissibili fino ad un massimo del 5% dei costi afferenti le opere ed acquisti, come previsto dal bando emesso dal FLAG. Per quanto attiene l’IVA, questa costituisce spesa ammissibile solo nel caso sia un costo finale non recuperabile per il beneficiario; tale eventualità deve essere autocertificata dal beneficiario stesso.